1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: | Identico. |
a) al comma 1 dell'articolo 65: | |
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: | |
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»; | |
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: | |
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; | |
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente: | |
«a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)». |